Art. 3.
(Campo di applicazione soggettivo).

      1. Il datore di lavoro che esercita le attività di cui all'articolo 2 e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono o sovraintendono le stesse attività, sono tenuti alla osservanza delle disposizioni della presente legge.
      2. Rientrano nel campo di applicazione della presente legge tutti i lavoratori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), indipendentemente dal tipo di contratto stipulato con il datore di lavoro o con il committente, fatte salve le disposizioni contenute nei commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, nell'articolo 10 e in ogni altra disposizione speciale di legge.
      3. Nei confronti dei lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, e successive modificazioni, e dei lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano applicazione

 

Pag. 36

gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 28 e 20 della presente legge. Ai lavoratori di cui al presente comma devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuale in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III.
      4. A tutti i rapporti svolti a distanza mediante collegamento informatico e telematico si applicano le disposizioni di cui al titolo VIII, quale che sia il titolo giuridico della prestazione lavorativa dedotta in contratto e indipendentemente dall'ambito aziendale o extra-aziendale in cui si svolge la prestazione stessa. I lavoratori di cui al presente comma devono in ogni caso essere forniti dei necessari dispositivi di protezione individuale in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III.
      5. Nei confronti dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, anche nella modalità a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le disposizioni della presente legge si applicano quando la prestazione lavorativa è svolta nei locali del committente e per quanto compatibili con le caratteristiche del singolo rapporto di lavoro.
      6. Nei confronti dei componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e dei lavoratori autonomi si applicano le disposizioni dell'articolo 9 della presente legge.
      7. Sono escluse dal campo di applicazione della presente legge le prestazioni che esulano dal mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, i lavoratori che svolgono piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare alle persone, e di insegnamento privato
 

Pag. 37

supplementare ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto legislativo n. 276 del 2003.
      8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 non pregiudicano l'applicazione di norme di legge e di contratto collettivo o individuale più favorevoli per il lavoratore.